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Notiziario Legale Settembre 2024

                             STUDIO ROMANO  LEGAL

Contenzioso Tributario

DICHIARAZIONE TARDIVA

(Corte di Cassazione tributaria  - Ordinanza n  23409 del 30/09/2024)

La dichiarazione dei redditi tardiva è valida e non può essere equiparata a quella omessa.

L’avvio da parte dell’Amministrazione di verifiche, accessi, ispezioni o altre attività di accertamento non impedisce al contribuente di presentare, nei termini previsti dalla legge, una valida dichiarazione tardiva senza che tale ritardo possa essere causa dell’emissione dell’accertamento induttivo previsto dalla legge per le diverse ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazioni nulle.

 

COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE

(Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia – Sentenza n. 2235/3  del 18/06/2024)

Nel processo tributario la compensazione delle spese di lite può essere disposta solo se e quando ricorrono “gravi ed eccezionali ragioni”.

Tali ragioni vanno adeguatamente motivate con puntuale riferimento alle specifiche circostanze della controversia.

Dunque, un generico richiamo alla complessità o alla pluralità delle questioni trattate è considerato meramente apparente e va censurato.

Questo importante principio era stato già espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4767/2020 ed è stato affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia che ha censurato la formula adottata dai giudici di primo grado posta a motivazione della compensazione delle spese di lite.

I giudici pugliesi hanno considerato “evanescente” il richiamo ad imprecisate ragioni di opportunità nonché del tutto inidoneo a spiegare le reali ragioni dell’adozione di quel regolamento delle spese di lite. 

IMPUGNAZIONE DEL FALLITO

(Corte di Cassazione – Sezione tributaria - Sentenza n.21333 del 3/07/2023)

La legittimazione processuale straordinaria della società fallita ad impugnare l’atto impositivo per mezzo dei suoi amministratori sorge in caso di inerzia del curatore.

Nel dettaglio, in alcuni casi specifici una società fallita può impugnare, in caso di inerzia del curatore, un atto di pretesa erariale, avente ad oggetto rapporti di imposta i cui presupposti siano maturati prima della dichiarazione di fallimento, ma notificato successivamente alla stessa

Questa pronuncia della Cassazione è estremamente interessante anche perché affronta la questione dell’omessa notifica dell’accertamento al fallito.  La notifica dell’avviso solo al curatore e non al fallito – contribuente comporta la inefficacia e la inopponibilità dell’atto al soggetto ed anche “ai soci ex amministratori destinati a succedere nei debiti fiscali dell’ente i quali al pari del fallito rimangano legittimati ad impugnare tempestivamente l’atto a decorrere dal giorno in cui ne vengano effettivamente a conoscenza”

 

Sezione  Lavoro

CERTIFICAZIONE MEDICA FALSA

(Corte di Cassazione –Sez. lavoro -  Ordinanza n. 20891 del 26.07.2024)

Deve essere dichiarato illegittimo il licenziamento irrogato al lavoratore per aver posto in essere durante la malattia altre attività, se queste non tardano la sua guarigione e di conseguenza il suo rientro in servizio.

In materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente, grava sul datore la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo.

Lo svolgimento di altra attività da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare la guarigione. Laddove non siano integrate le predette condizioni il dipendente può svolgere attività diverse durante l’assenza dal servizio per malattia

IMPRESA FAMILIARE

(Corte Costituzionale – Sentenza n. 148 del 25/07/2024)

Va inserito nell’elenco dei familiari legittimati a prestare la propria opera nell’impresa familiare il convivente more uxorio.

E’ questa la portata di due sentenze della Corte costituzionale con le quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale della normativa in materia di impresa familiare (articolo 230 codice civile) nella parte in cui non include, nel novero dei familiari, il convivente more uxorio e in via consequenziale dell’articolo di legge che applica al convivente di fatto, che presti stabilmente la propria opera nell’impresa dell’altro convivente, una tutela inferiore rispetto a quella prevista per il familiare.

Dunque, può essere definita impresa familiare quella cui collabora anche il convivente di fatto cui vanno riconosciute le stesse prerogative patrimoniali e partecipative del coniuge e della persona unita civilmente all’imprenditore.

SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO DEL LAVORATORE DISABILE

(Corte di Cassazione - Sezione lavoro – Sentenza n. 15282 del 31/05/2024)

Il lavoratore disabile che venga licenziato per superamento del periodo di comporto a causa di assenze per malattia va reintegrato e risarcito in quanto il calcolo delle assenze non può essere uguale a quello dei dipendenti non portatori di handicap.

Nel caso specifico, i supremi Giudici hanno dichiarato illegittimo il licenziamento ritenendo che le assenze per malattia erano riconducibili alle evidenti disabilità del lavoratore. Quindi nell’applicare al lavoratore lo spesso periodo di comporto previsto per un soggetto non affetto da handicap configura una discriminazione indiretta.

I Giudici sottolineano altresì che il datore di lavoro, quando sia a conoscenza dello status di invalidità del lavoratore, è tenuto ad adottare misure adeguate, come la sottrazione dal calcolo del comporto dei giorni di malattia ascrivibili all'handicap.

 

Contenzioso Amministrativo

RAPPORTI SCUOLA GENITORI

(TAR Puglia  - Sezioni Unite V – Sentenza n. 965 del 05/09/2024)

A fronte della non avvenuta promozione di un’allieva al successivo anno scolastico può incidere, in termini di illegittimità, una difettosa comunicazione ed uno scarso preavviso dell’esito infausto dell’anno scolastico.

I rapporti tra la scuola e le famiglie, infatti, devono essere sempre orientati al rigoroso rispetto delle regole di trasparenza e correttezza informativa.

E’ rilevante nel caso specifico il mancato rispetto delle regole di trasparenza poiché la famiglia aveva appreso dell’andamento negativo dell’allieva solo tramite il registro elettronico.

Inoltre la scuola non aveva attivato alcun percorso preventivo di recupero scolastico ed aveva altresì commesso errori procedurali, tra cui l’incongruenza tra i voti rilevabili dal registro elettronico ed il giudizio espresso nello scrutinio finale.

 

RETROCESSIONE DEL BENE ESPROPRIATO

(Consiglio di Stato – Sez. IV – Sentenza n. 7317 del 30/08/2024)

Nella recentissima sentenza n. 7317, il Consiglio di Stato ha ribadito la distinzione tra retrocessione totale e parziale del bene.

La retrocessione totale (art. 46 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) consente al soggetto che ha subìto un procedimento espropriativo di chiedere la restituzione del bene espropriato ed il pagamento di una indennità nei casi in cui l’opera pubblica “non è stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni” dalla data in cui è stato eseguito l’esproprio

La retrocessione parziale (art. 47del medesimo decreto) consente al soggetto espropriato di chiedere “la restituzione della parte del bene, già di sua proprietà, che non sia stata utilizzata”, nell’ipotesi in cui 

l’opera pubblica sia stata comunque realizzata. In tal caso, il soggetto beneficiario dell’espropriazione è tenuto ad indicare “i beni che non servono all’esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità e che possono essere ritrasferiti, nonché il relativo corrispettivo”, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, trasmessa al proprietario e al Comune nel cui territorio si trova il bene.

Tali beni possono essere restituiti solo se l’amministrazione abbia emesso la c.d. dichiarazione di inservibilità, ovvero abbia dichiarato che i beni non servono più alla realizzazione dell’opera nel suo complesso.

ASSOLUZIONE PENALE E PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

(Certe di Cassazione civile – Sez. lavoro – Sentenza n. 20109 del 22/07/2024)

Nel pubblico impiego privatizzato, l’emissione di una sentenza penale di assoluzione non determina automaticamente che il procedimento disciplinare per quei fatti si archivi.

Anche nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste, la pubblica amministrazione datrice di lavoro può sicuramente procedere per le vie disciplinari per fatti che, sebbene non siano stati reputati idonei alla condanna penale, erano contenuti nella originaria contestazione disciplinare.

Il principio della immutabilità della contestazione infatti consente al datore di lavoro, nei casi di sospensione del procedimento disciplinare per la contestuale pendenza del processo penale, di utilizzare all’atto della riattivazione del procedimento gli accertamenti compiuti in sede penale per circoscrivere meglio l’addebito.

 

Varie

DANNO DA VACANZA ROVINATA

(Tribunale di Siracusa – Sentenza n. 365 del 15/02/2024)

Il “danno da vacanza rovinata”,(art. 46 del Decreto legislativo 79 del 2011), è il pregiudizio concretizzantesi nel  disagio e nell'afflizione subiti dal viaggiatore per non avere potuto godere pienamente della vacanza, come occasione di svago e di riposo conforme alle proprie aspettative.

Si può configurare tale danno nel caso di smarrimento del bagaglio all’inizio di una crociera ed è inquadrabile come voce di danno non patrimoniale, poiché il vero e proprio danno patrimoniale sarà rappresentato dal pregiudizio economico conseguente allo smarrimento del bagaglio, derivante da inadempimento, di non scarsa importanza, e tale da superare una soglia minima di tolleranza che il giudice valuterà caso per caso.

 

ORE DI ASSISTENZA SCOLASTICA

(Consiglio di Stato –– Sentenza n. 7089 del 12/08/2024)

Il Comune può legittimamente assegnare all’alunno minore con disabilità un numero di ore di assistenza scolastica inferiore a quello stabilito nel P.E.I., piano educativo individualizzato, e richiesto dal dirigente scolastico. Il P.E.I. non è vincolante per l’ente locale che conserva un margine di apprezzamento discrezionale che può esercitare con prudente equilibrio sempre tenendo ben presente i diritti sottesi alle misure inclusive.

A tal proposito occorre distinguere le ore di sostegno didattico, di competenza dell’Ufficio scolastico (USR) e le misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, tra cui le misure di assistenza scolastica di competenza dei comuni.

 

DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA’

(Corte di Cassazione   Sezione civile – Sentenza n. 16714 del  17/06/2024)

La dichiarazione di adottabilità del minore è giustificata quando ricorrano due presupposti, ed ovvero che i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e che altresì la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.

La causa di forza maggiore transitoria è quella che ha una durata tale da essere inidonea a pregiudicare il corretto sviluppo psico fisico del minore. La sua sussistenza deve essere oggetto di valutazione spettante al giudice di merito e si basa su accertamento di fatto.

 

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