Compensazione dei crediti F24: nuove regole
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative inerentemente all’obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate , anche con riferimento ai crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL e sull’esclusione, a decorrere dal 1° luglio 2024, dalla facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, a 100.000 euro.
Compensazione di crediti tributari
Con la legge di Bilancio 2024, l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate è diventato più stringente. Di fatti, con la stessa, è stato previsto che tutti i versamenti unitari da effettuare con F24, in cui vi è compensazione di crediti, devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, eliminando l’opzione cartacea ed il pagamento tramite banca, poste e Home Banking. Tale disposizione si applica anche alle compensazioni parziali e alle compensazioni verticali all’interno dello stesso tributo, come gli acconti e saldi IRES a credito. In caso di compensazioni con saldo positivo, non è più possibile pagare in banca, posta e tramite home banking ma solo ed esclusivamente mediante fisco online, ad opera del contribuente, o tramite un intermediario (es. consulente del lavoro – commercialista), mediante servizio Entratel. L’obbligo mira a garantire maggiore controllo e trasparenza nelle operazioni di compensazione, facilitando la prevenzione e il contrasto delle frodi fiscali.
Dal 1° luglio 2024, è inoltre esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti per i contribuenti con iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione.
Rilevano a tal fine tutti i carichi affidati all’agente della riscossione relativi a imposte erariali, accessori e somme recuperate a fronte dell’utilizzo di crediti non spettanti o inesistenti.
Importi che però contribuiscono al raggiungimento della soglia solo se:
- il termine di pagamento del debito è scaduto:
non vi sono provvedimenti di sospensione in essere;
- non sono presenti piani di rateazione in corso:
il contribuente potrà ripristinare la facoltà di avvalersi della compensazione solo dopo aver rimosso completamente le cause che hanno portato alla sospensione della facoltà stessa. Questo include il pagamento totale dei debiti scaduti o la regolarizzazione dei piani di rateizzazione.
Compensazione di crediti previdenziali
Sempre dal 1° luglio 2024, anche nel caso in cui si compensano crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL, occorre parimenti utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, quindi, come su detto, mediante fisco online oppure, mediante servizio Entratel La disposizione, infatti, prevede che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, può essere effettuata:
a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata.
Le nuove regole sulle compensazioni hanno effetto dal 1° luglio 2024, mentre quelle sulle tempistiche delle compensazioni dei contributi previdenziali dal 1° gennaio 2024.
Va però precisato che, come previsto dal comma 98 della legge di Bilancio, relativamente alle nuove regole sulle compensazioni dei crediti previdenziali, sarà un apposito provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e dell’INAIL a definire la reale decorrenza, e dunque, l’entrata in vigore della disposizione.
Pertanto, restando in attesa delle dovute istruzioni da parte degli enti competenti su tale ultimo aspetto, Vi informiamo che, come sempre, i nostri Uffici sono a disposizione per ulteriori chiarimenti su quanto esposto nella presente.