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INVESTIMENTI IN ZONA ZES

                                                                         

INVESTIMENTI IN ZONA ZES

 

la Legge di Bilancio 2025 ha stanziato 2,2 miliardi di euro per supportare le imprese che investono in macchinari, impianti, attrezzature, terreni e immobili strumentali, con un importo minimo di 200.000 euro.

Per le imprese del settore agricolo non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.

Per accedere al credito d’imposta, è fondamentale rispettare queste due scadenze:
➡️ Dal 31 marzo al 30 maggio 2025 → comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle spese già sostenute (dal 1° gennaio 2025) e di quelle previste fino al 15 novembre 2025.
➡️ Dal 18 novembre al 2 dicembre 2025 → attestazione della realizzazione effettiva degli investimenti dichiarati.

L’agevolazione consente di ottenere un credito d’imposta fino al 60% per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive già esistenti o di nuova realizzazione nella ZES.

Per le imprese del settore agricolo l’agevolazione consente di ottenere un credito d’imposta fino al 65%

Periodo di riferimento degli investimenti

Gli investimenti devono essere realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Tuttavia, nella domanda è possibile includere anche:

  • Fatture emesse tra il 20 settembre 2023 e il 31 dicembre 2024, purché relative ad acconti versati per investimenti che saranno effettivamente realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 
  • Investimenti pluriennali avviati nel 2024 e conclusi dopo il 31 dicembre 2024.

Spese ammissibili

Rientrano tra gli investimenti agevolabili:
L’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi, anche tramite leasing finanziario.
L’acquisto di terreni e la realizzazione, acquisizione o ampliamento di immobili strumentali destinati all’attività produttiva.
⚠️ Nota: il valore di terreni e fabbricati non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Cumulo con altri incentivi

Il credito d’imposta ZES è cumulabile con altri aiuti di Stato e con il regime “de minimis”.

Settori esclusi

Non possono beneficiare dell’agevolazione le imprese operanti nei seguenti settori:
Industria siderurgica, carbonifera e della lignite.
Trasporti e infrastrutture connesse.
Produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche.
Banda larga, credito, finanza e assicurazioni.
Produzione primaria di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura.

Si resta a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti.

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