D.Lgs 24/2023 – Whistleblowing – Lista operativa
Entro il 17 dicembre le aziende che hanno impiegato nell’ultimo anno una media di lavoratori subordinati tra i 50 e i 249 dovranno adeguarsi alla normativa in materia di “whistleblowing”, il sistema che prevede l’adozione di strumenti idonei a segnalare eventuali violazioni di diritti fondamentali dei lavoratori.
Quali obblighi sono previsti dalla nuova norma
Sulla base del D.Lgs. n. 24 del 2023, sarà necessario:
– definire ex ante il processo di gestione delle segnalazioni;
– affidare la gestione del canale di segnalazione a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero ad un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato;
– calendarizzare a cadenza periodica la formazione in materia di whistleblowing;
– definire le modalità operative per la gestione delle segnalazioni;
– implementare un canale interno per la ricezione e la gestione delle segnalazioni e prevedere adeguate modalità di tutela del segnalante. In particolare, sarà necessario garantire la riservatezza della sua identità, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
– regolamentare il processo di analisi e gestione delle segnalazioni ricevute;
– predisporre policy e procedure specifiche in materia di whistleblowing;
– assicurarsi di garantire al segnalante la massima trasparenza di tutto processo;
– dotarsi di piattaforme informatiche dedicate.
Quali violazioni possono essere denunciate nell’ambito del lavoro privato
Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico.
Saranno dunque possibile oggetto di segnalazione le condotte:
– penalmente rilevanti;
– poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni interne sanzionabili in via disciplinare;
– suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’azienda di appartenenza;
– suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all’ambiente.
Sanzioni
Sono previste sanzioni da 10.000 a 50.000 euro, al verificarsi delle seguenti ipotesi:
- mancata istituzione dei canali di segnalazione;
- mancata adozione delle procedure per effettuare e gestire le segnalazioni;
- adozione di procedure non conformi a quelle fissate dal D.Lgs. n. 24/2023;
- mancato svolgimento dell’attività di verifica e dell’analisi delle segnalazioni ricevute;
- comportamenti ritorsivi;
- ostacoli alla segnalazione o tentativi di ostacolarla;
- violazione dell’obbligo di riservatezza circa l’identità del segnalante.
E’ prevista anche una sanzione da 500 a 2.500 euro che ANAC può applicare al segnalante, nei cui confronti venga accertata anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave.