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Whistleblowing

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D.Lgs 24/2023 – Whistleblowing – Lista operativa

 

Entro il 17 dicembre le aziende che hanno impiegato nell’ultimo anno una media di lavoratori subordinati tra i 50 e i 249 dovranno adeguarsi alla normativa in materia di “whistleblowing”, il sistema che prevede l’adozione di strumenti idonei a segnalare eventuali violazioni di diritti fondamentali dei lavoratori.

Quali obblighi sono previsti dalla nuova norma

Sulla base del D.Lgs. n. 24 del 2023, sarà necessario:

– definire ex ante il processo di gestione delle segnalazioni;

– affidare la gestione del canale di segnalazione a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero ad un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato;

– calendarizzare a cadenza periodica la formazione in materia di whistleblowing;

– definire le modalità operative per la gestione delle segnalazioni;

– implementare un canale interno per la ricezione e la gestione delle segnalazioni e prevedere adeguate modalità di tutela del segnalante. In particolare, sarà necessario garantire la riservatezza della sua identità, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;

– regolamentare il processo di analisi e gestione delle segnalazioni ricevute;

– predisporre policy e procedure specifiche in materia di whistleblowing;

– assicurarsi di garantire al segnalante la massima trasparenza di tutto processo;

– dotarsi di piattaforme informatiche dedicate.

 

Quali violazioni possono essere denunciate nell’ambito del lavoro privato

Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico.

Saranno dunque possibile oggetto di segnalazione le condotte:

– penalmente rilevanti;

– poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni interne sanzionabili in via disciplinare;

– suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’azienda di appartenenza;

– suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all’ambiente.

 

Sanzioni

Sono previste sanzioni da 10.000 a 50.000 euro, al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- mancata istituzione dei canali di segnalazione;

- mancata adozione delle procedure per effettuare e gestire le segnalazioni;

- adozione di procedure non conformi a quelle fissate dal D.Lgs. n. 24/2023;

- mancato svolgimento dell’attività di verifica e dell’analisi delle segnalazioni ricevute;

- comportamenti ritorsivi;

- ostacoli alla segnalazione o tentativi di ostacolarla;

- violazione dell’obbligo di riservatezza circa l’identità del segnalante.

 

E’ prevista anche una sanzione da 500 a 2.500 euro che ANAC può applicare al segnalante, nei cui confronti venga accertata anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave.

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