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Esonero contributivo per lavoratori autonomi e professionisti PDF Stampa E-mail
Martedì 31 Agosto 2021 13:45

Esonero contributivo per lavoratori autonomi e professionisti

Dal 25 agosto 2021 lavoratori autonomi e liberi professionisti possono presentare domanda di esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta quali iscritti alle Gestioni INPS. Le domande devono essere presentate utilizzando distinti modelli per ogni Gestione, entro il 30 settembre 2021, a pena di decadenza, e avvalendosi dei canali telematici dell’istituto messi a disposizione nel sito internet dell’INPS, accedendo al Cassetto previdenziale. L’accoglimento dell’istanza e l’importo massimo accordato, tenendo conto anche delle risorse complessivamente disponibili, potranno essere verificati accedendo sempre al Cassetto previdenziale. Sono già aperti, invece, i canali delle Casse previdenziali professionali autonome per gli iscritti agli Albi.

Criteri e modalità per ottenere l’esonero

Il decreto attuativo della misura è stato adottato con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 17 maggio 2021, - pubblicato il 27 luglio 2021 nella sezione del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali degli atti e provvedimenti di competenza soggetti a pubblicità legale (n. rep. 82/2021) - che ha definito i criteri e delle modalità per la concessione, fissando il limite massimo di esonero richiedibile in 3.000 euro, anche se la somma effettivamente spettante dovrà essere determinata in funzione delle richieste pervenute dagli aventi diritto.

Il decreto ha previsto che le istanze d’esonero vadano presentate all’INPS per i soggetti iscritti:

a) alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

b) alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell’art. 53, comma 1, TUIR;

c) alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione.

Le domande - come anticipato - vanno presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2021

Per tutti agli altri soggetti, in particolare i liberi professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, le domande dovranno invece essere presentate entro il 31 ottobre 2021 secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali.

In ogni caso, l’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

Come presentare l’istanza all’INPS

L’istanza all’INPS va presentata avvalendosi dei canali telematici dell’istituto messi a disposizione per i cittadini e per gli intermediari nel sito internet dell’INPS, accedendo al Cassetto previdenziale. L’esonero può essere richiesto esclusivamente per i contributi di competenza dell’anno 2021 e che abbiano una scadenza entro il 31 dicembre 2021, da calcolarsi al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. Sono, altresì, esclusi i contributi richiesti nell’arco temporale indicato ma di competenza di annualità pregresse.

Istanza alle casse dei professionisti

Per i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 - casse privatizzate, occorre verificare le modalità individuate dai singoli enti, in quanto l’articolo 3 del decreto prevede per l’appunto che la domanda è presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali entro il 31 ottobre 2021.

 

Le risorse messe a disposizione dal decreto sono stabilite in 1000 milioni di euro e verranno anticipate dalle casse; il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali provvederà al rimborso degli oneri sostenuti sulla base di apposita rendicontazione.

Anche in questo caso l’esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi di competenza dell’anno 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021, con esclusione dei contributi integrativi.

 

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